Le previsioni del CCNL Concia, Pelli e Cuoio in materia di diritti dei Lavoratori Somministrati (artt. 86-95), trovano riscontro nell'Interpello n. 1/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nell’interpello n. 1 del 15 settembre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali formula il proprio parere su un'istanza presentata sulla questione dell'individuazione del CCNL da applicare ai lavoratori somministrati riguardo l'esercizio dei loro diritti sindacali. Occorre infatti specificare se l’applicabilità riguarda il CCNL dell’azienda utilizzatrice, per parità di trattamento con gli altri lavoratori, o quello dell’agenzia di somministrazione.
Il rapporto di somministrazione è di natura trilaterale e i tre soggetti coinvolti:
1. agenzia di somministrazione;
2. lavoratore somministrato;
3. impresa utilizzatrice;
sono legati da due distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale, concluso tra l’utilizzatore e il somministratore, ed il contratto di lavoro individuale, stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato.
Il Datore di lavoro è dunque formalmente l’Agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa - nel periodo della missione - viene svolta nell’interesse dell’Utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso.
Ne deriva che il Contratto Collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’Agenzia di somministrazione, in quanto Datore di lavoro. Tuttavia, per il periodo della missione, la disciplina applicabile al Lavoratore Somministrato è integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore.
Anche per quanto concerne l’esercizio ed il rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati, quindi, si deve anzitutto far riferimento alle previsioni di legge, in secondo luogo al CCNL applicato dall'Agenzia di somministrazione e, infine, durante le missioni, ove il Lavoratore entra nell'organizzazione lavorativa dell'Impresa utilizzatrice, trova applicazione, in una sorta di integrazione, anche il Contratto Collettivo applicato presso la stessa.
L'Interpello del Ministero del Lavoro, in effetti, recepisce l'art. 35, co.1 del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui "i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore", oltre all'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2015 che sottolinea la piena applicazione dei diritti garantiti dallo Statuto dei Lavoratori, e, soprattutto, il diritto del Lavoratore Somministrato di esercitare, per tutta la durata della missione, sia i diritti di libertà che l’attività sindacale, ivi compreso il diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’Impresa Utilizzatrice.
Con piacere rileviamo, quindi, che le interpretazioni ministeriali confermano le previsioni di parità di trattamento economico, normativo e sui diritti sindacali, tra lavoratori somministrati e dipendenti dell'Utilizzatore a cui il CCNL Concia, Pelli e Cuoio dedica il Titolo XVII (artt. 86-95), oltre alle conformi prassi inserite negli Accordi Aziendali sottoscritti dai nostri Associati.
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